IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Dirigenza del ruolo sanitario 1. Fino all'emanazione di ulteriori misure di riordino del servizio sanitario provinciale, la dirigenza del ruolo sanitario e' disciplinata dalle seguenti norme. 2. La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due livelli. 3. Le funzioni da attribuirsi al personale medico ed alle altre professionalita' sanitarie del primo livello dirigenziale nonche' l'accesso a tale livello sono disciplinati con separata legge provinciale nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale. 4. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo livello dirigenziale sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione dei provvedimenti relativi necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano in particolare al dirigente medico appartenente al secondo livello dirigenziale gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei rignardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. 5. Il secondo livello dirigenziale e' conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, anche conseguita secondo le modalita' di cui alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, nonche' dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327. 6. L'incarico di cui al comma 5 e' conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione, dal direttore generale dell'azienda speciale unita' sanitaria locale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla Provincia e uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del servizio sanitario nazionale; se entro trenta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione da parte del consiglio dei sanitari, la designazione e' effettuata dalla Provincia su richiesta dell'azienda speciale unita' sanitaria locale. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. 7. L incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal direttore generale, composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina, dipendenti dal servizio sanitario nazionale ed appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla Provincia e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'azienda speciale unita' sanitaria locale interessata. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altre funzioni con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del livello dirigenziale immediatamente inferiore. 8. Il conferimento d'incarico di cui ai commi 5, 6 e 7 deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 9. La composizione della commissione di cui ai commi 6 e 7 deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno dei tre membri della commissione puo' appartenere anche al gruppo linguistico ladino. 10. Nel caso di assoluta impossibilita' di nominare una commissione composta ai sensi del comma 9, la Giunta provinciale, al fine di garantire l'assegnazione dell'incarico, puo' derogare alle norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici.