IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Dirigenza del ruolo sanitario
 
   1.  Fino  all'emanazione  di  ulteriori  misure  di  riordino  del
servizio  sanitario  provinciale, la dirigenza del ruolo sanitario e'
disciplinata dalle seguenti norme.
   2. La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due livelli.
   3. Le funzioni da attribuirsi al personale medico  ed  alle  altre
professionalita'  sanitarie  del  primo  livello dirigenziale nonche'
l'accesso  a  tale  livello  sono  disciplinati  con  separata  legge
provinciale  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nella normativa
statale.
   4. Al personale medico e delle  altre  professionalita'  sanitarie
del   secondo   livello  dirigenziale  sono  attribuite  funzioni  di
direzione  ed  organizzazione  della  struttura,  da  attuarsi  anche
mediante  direttive  a  tutto  il  personale operante nella stessa, e
l'adozione dei  provvedimenti  relativi  necessari  per  il  corretto
espletamento  del  servizio;  spettano  in  particolare  al dirigente
medico appartenente al secondo livello dirigenziale gli indirizzi  e,
in  caso  di  necessita',  le  decisioni sulle scelte da adottare nei
riguardi  degli  interventi  preventivi,   clinici,   diagnostici   e
terapeutici;  al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano
gli indirizzi e le decisioni da adottare nei  rignardi  dei  suddetti
interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.
   5.  Il  secondo livello dirigenziale e' conferito quale incarico a
coloro che siano in possesso dell'idoneita'  nazionale  all'esercizio
delle   funzioni  di  direzione,  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  modificato  dall'art.  18  del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, anche conseguita secondo
le  modalita'  di  cui  alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34,
nonche' dell'attestato di  conoscenza  della  lingua  italiana  e  di
quella  tedesca  di  cui  all'art.  4,  terzo  comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito  dall'
art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n.
327.
   6.  L'incarico  di  cui  al comma 5 e' conferito, previo avviso da
pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   e   nel
Bollettino   ufficiale   della   Regione,   dal   direttore  generale
dell'azienda speciale unita' sanitaria locale sulla base  del  parere
di un'apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata dal
direttore  generale  ed  e' composta dal direttore sanitario e da due
esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno  designato
dalla  Provincia  e  uno  designato  dal consiglio dei sanitari tra i
dirigenti di secondo livello del  servizio  sanitario  nazionale;  se
entro  trenta  giorni dalla richiesta non pervenga la designazione da
parte del consiglio dei sanitari, la designazione e' effettuata dalla
Provincia su richiesta dell'azienda speciale unita' sanitaria locale.
La commissione predispone l'elenco degli idonei  previo  colloquio  e
valutazione del curriculum professionale degli interessati.
   7.  L  incarico  ha  durata  quinquennale,  da' titolo a specifico
trattamento economico ed e' rinnovabile. Il  rinnovo  ed  il  mancato
rinnovo  sono  disposti,  con  provvedimento  motivato, dal direttore
generale  previa   verifica   dell'espletamento   dell'incarico   con
riferimento  agli  obiettivi  affidati ed alle risorse attribuite. La
verifica e' effettuata da  una  commissione  nominata  dal  direttore
generale,  composta  dal  direttore sanitario e da due esperti scelti
tra i dirigenti della disciplina, dipendenti dal  servizio  sanitario
nazionale ed appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno
designato  dalla  Provincia  e  l'altro  dal  consiglio dei sanitari,
entrambi  esterni  all'azienda  speciale  unita'   sanitaria   locale
interessata.  Il  dirigente non confermato nell'incarico e' destinato
ad altre funzioni con la perdita del relativo  specifico  trattamento
economico;  contestualmente  viene  reso  indisponibile  un  posto di
organico del livello dirigenziale immediatamente inferiore.
   8. Il conferimento d'incarico di cui  ai  commi  5,  6  e  7  deve
avvenire  nel  rispetto  delle  norme  sulla  ripartizione  dei posti
secondo la consistenza dei  tre  gruppi  linguistici,  quale  risulta
dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
   9.  La  composizione  della commissione di cui ai commi 6 e 7 deve
adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale  risulta
dall'ultimo  censimento  ufficiale  della  popolazione.  Uno  dei tre
membri della commissione puo' appartenere anche al gruppo linguistico
ladino.
   10.  Nel  caso  di  assoluta  impossibilita'   di   nominare   una
commissione  composta ai sensi del comma 9, la Giunta provinciale, al
fine di garantire l'assegnazione dell'incarico,  puo'  derogare  alle
norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici.